‘ARCA’
GRUPPO
ARCHEOLOGICO AGORDINO
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STATUTO
SOCIALE
‘ARCA’
GRUPPO
ARCHEOLOGICO AGORDINO
ART.1
È costituita l’associazione denominata :
ARCA,
Gruppo Archeologico Agordino, siglabile ARCA
È
un'associazione apolitica e senza fini di lucro
ART.2
L'associazione riunisce appassionati e studiosi, che si
propongono di compiere studi e ricerche di interesse archeologico e storico, nel
pieno rispetto delle leggi che regolano tale interesse, in stretta
collaborazione con le autorità legalmente riconosciute dallo Stato italiano (
Soprintendenza all'Archeologia del Veneto), divulgando a scopo culturale,
attraverso conferenze, pubblicazioni, proiezioni, quanto da loro raccolto nelle
proprie attività.
L'associazione
è aperta a tutti coloro che coltivano questo interesse.
ART.3
La sede dell'Associazione è
stabilita in via provvisoria presso il domicilio
o la residenza del Presidente in carica, fino all'acquisizione di una
sede fissa.
Il
Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale in
qualsiasi momento, purché nell'ambito territoriale agordino.
ART.4
Sono soci ordinari: coloro che ammessi a far parte
dell'Associazione, partecipano attivamente all'attività sociale e sono presenti
all'assemblea generale annuale e si impegnano al pagamento della quota
deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo .
Sono
soci sostenitori: coloro che
condividendo l'attività dell'associazione non intendono impegnarsi direttamente
e contribuiscono alla vita della stessa.
Vengono
nominati dal Consiglio Direttivo quali 'soci onorari' coloro che, per speciali
meriti, si sono distinti nel campo dell'Associazione e hanno dato un
significativo contributo al progredire della stessa.
ART.
5 La qualità di Socio
dell'Associazione si perde:
a)
per
decesso
b)
per
dimissioni
c)
per
delibera del Consiglio Direttivo nel caso di
1-
comportamento
lesivo del prestigio dell'Associazione
2-
morosità
nel versamento della quota sociale.
ART.6
L'Assemblea dei Soci Ordinari si riunirà con scadenza annuale ed ogni
qual volta si renda necessario su proposta del Consiglio Direttivo
Un
numero di Soci Ordinari, pari almeno al 30% dei Soci Ordinari iscritti, potrà
richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea motivandone l'ordine del
giorno.
Qualora
l'Assemblea in prima convocazione non avesse avuto rappresentati almeno un terzo
dei Soci Ordinari iscritti, sarà necessaria una seconda convocazione che potrà
aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e potrà deliberare sugli
argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide se approvate dalla maggioranza
dei Soci Ordinari intervenuti o rappresentati.
Per
le modifiche del presente statuto dell'Associazione occorrerà la presenza in
proprio, e non per delega, della maggioranza dei Soci Ordinari iscritti ed
aventi diritto al voto.
Le
relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3
(due terzi) dei presenti.
ART.7
Hanno diritto al voto all'assemblea tutti i Soci Ordinari in regola
con il versamento della loro quota annuale ed i soci onorari.
Ogni
Socio votante ha diritto ad un voto.
Non
sono ammesse deleghe a terze persone non Soci Ordinari o non
componenti del Consiglio Direttivo.
Ogni
socio ordinario votante non può rappresentare, per delega, più di un Socio
Ordinario.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza od
impedimento, dal Vice Presidente o da uno qualsiasi dei membri del Consiglio
Direttivo
Il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la durata dell'Assemblea.
Spetta
al Presidente constatare, nell'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento e quello di voto.
Delle
riunioni dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario.
ART.8
l'Assemblea si intende regolarmente costituita e valida per deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno quando, in prima convocazione, siano presenti o
validamente rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari iscritti ed
aventi diritto al voto.
ART.9
l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
membri eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari.
È
previsto un numero dispari di Consiglieri che non sarà inferiore a cinque.
I
consiglieri durano in carica due anni.
Il
Consigliere che perderà, per qualsiasi motivo, la qualifica di Socio Ordinario
sarà considerato immediatamente decaduto dalla carica e verrà sostituito dal
primo dei non eletti.
ART.10
I compiti del Consigliere del Direttivo sono:
a)
la
nomina del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente, del Segretario
Tesoriere e la determinazione delle mansioni dei singoli Consiglieri. Il
Presidente del Consiglio Direttivo assume la carica di Presidente
dell'Associazione
b)
la
direzione amministrativa e disciplinare
c)
la
determinazione delle quote sociali e la compilazione del rendiconto annuale
d)
la
programmazione delle attività sociali
e)
qualsiasi
altro provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione
ART.11
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la
partecipazione di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono.
Il
Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei
presenti.
Il
Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente autonomamente od anche su
richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.
ART.12
il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed
in giudizio, dispone della firma con tutti i poteri di gestione, cura
l'osservanza di tutte le norme dello Statuto Sociale.
Il
Presidente rappresenterà l'Associazione sia in sede Provinciale che Nazionale
nei rapporti con eventuali Enti od Organizzazioni alle quali l'Associazione
intende aderire ed in caso di impedimento delega il Vice Presidente od un suo
altro rappresentante scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
ART.13
Nel caso in cui un Socio con la sua condotta sia di serio ostacolo al buon
andamento dell'Associazione sarà espulso con deliberazione insindacabile dal
Consiglio Direttivo.
ART.14 Le divergenze tra i Soci Ordinari saranno sempre deferite al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo che emetterà il proprio lodo senza formalità di procedura, quale collegio di arbitri, amichevoli compositori.
ART.15
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART.16
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà
dell'associazione stessa e dagli eventuali fondi di riserva costituiti dalle
eccedenze di bilancio.
Le
entrate dell'Associazione sono costituite :
a)
dalle
quote sociali
b)
dai
proventi derivanti dall'attività dell'Associazione
c)
dalle
sovvenzioni di Enti pubblici o privati
d)
da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
ART.17
L'Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Soci
ed invitati per qualsiasi danno a persone o cose che dovessero accadere nello
svolgimento delle sue attività.
ART.18
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo allorché
si verifichi la comprovata impossibilità dell'Associazione a conseguire i
propri fini statutari.
In
caso di scioglimento dell'associazione il capitale sarà devoluto in beneficenza
ed il materiale devoluto ad istituzioni museali pubbliche.
letto
approvato e sottoscritto
(
dai soci fondatori)
AGORDO,
18 febbraio 1998